La corretta registrazione della durata del lavoro è un obbligo legale e rappresenta un’importante tutela per le lavoratrici o i lavoratori. Abbiamo raccolto per voi app, tool e FAQ in materia di registrazione della durata del lavoro.
La legge obbliga i datori di lavoro a registrare gli orari di lavoro del personale. Questa registrazione consente di annotare in modo affidabile le ore di lavoro e le ore supplementari prestate e di verificare il rispetto delle disposizioni legislative. La registrazione della durata del lavoro vi protegge in modo efficace dal lavoro gratuito, dallo stress e dal sovraccarico di lavoro e riduce il rischio di infortuni. La legge stabilisce gli orari di lavoro massimi e i periodi di riposo. La registrazione della durata del lavoro è lo strumento che consente di verificare il rispetto della legge.
Eccezioni: in Svizzera, in presenza di determinate condizioni i datori di lavoro possono essere esonerati dall’obbligo di registrare la durata del lavoro. Questa eccezione vale unicamente per i quadri medi con retribuzioni elevate e un’autonomia nella gestione del lavoro superiore alla media. In presenza di orari di lavoro flessibili basati sulla fiducia è infatti ragionevole rinunciare alla registrazione della durata del lavoro.
Rientra nella responsabilità del vostro datore di lavoro registrare la durata del lavoro in modo completo, esaustivo e comprensibile. Questo è quanto prevede la legge sul lavoro. Il datore di lavoro deve fornirvi uno strumento adeguato per la registrazione della durata del lavoro.
Vi raccomandiamo di registrare la durata del lavoro anche se siete esonerati dall'obbligo di farlo. Solo così potete tenere traccia delle ore che avete effettivamente lavorato. A tal fine qui trovate alcuni tool per la registrazione delle ore di lavoro. Vogliate notare che si tratta di strumenti di ausilio e come tali non sostituiscono gli strumenti di registrazione della durata del lavoro conformi alla legge e ai regolamenti aziendali, che solo il vostro datore di lavoro può e deve mettere a vostra disposizione.
Suggerimento: Alla fine del mese confrontate la vostra registrazione della durata del lavoro e il conteggio delle ore che vi viene consegnato dal vostro datore di lavoro. Se i dati dei due documenti non coincidono, segnalatelo al vostro datore di lavoro mostrandogli le vostre registrazioni.
Secondo la nostra esperienza, le app sono una buona scelta per registrare la durata del lavoro. Possiamo ad esempio consigliarvi «Timesaver», «WorkTimes» o «Week Timer» (senza garanzia). Queste tre app consentono d’inserire anche le pause e di esportare una panoramica delle ore di lavoro. Vogliate notare che il consenso per le autorizzazioni di un’app rientra nella vostra responsabilità.
Sviluppata da Openconcept, è gratuita e disponibile in versione mobile o desktop per iOS e Android.
iOS App Store
Android Google Play
Si tratta di app a pagamento, intuitive e con molte opzioni personalizzabili.
WorkTimes (Florian Mielke) iOS App Store
Tempo di lavoro: ore extra e produttività (Serarni Apps) Android Google Play
Week Timer (DM Design) iOS App Store
Se preferite lavorare con un foglio Excel invece che con un’app, potete utilizzare il modulo. Potete lavorare con il modulo anche tramite l’app gratuita MS Excel sul vostro smartphone. Vogliate notare che la tabella Excel è volutamente semplice per consentire di essere utilizzata dal maggior numero possibile di lavoratrici e lavoratori. Per questo motivo non calcola le ore supplementari e il lavoro straordinario. Il modulo Excel è disponibile gratuitamente. Non possiamo tuttavia garantirvi un’assistenza tecnica.
Tedesco:
Francese:
Le disposizioni legislative in materia di orari di lavoro e relativa registrazione sollevano numerosi interrogativi. Anche se la legislazione è chiara, prevede molte eccezioni. Tanto più da quando l’obbligo di registrare le ore di lavoro è stato allentato da un’ordinanza. Qui trovate brevi risposte alle domande più frequenti.
Controllate i vostri documenti contrattuali! Di norma l’orario di lavoro è disciplinato nel contratto di lavoro o nel relativo regolamento del personale, in un CCL (e/o un contratto normale di lavoro). Vogliate notare che il contratto di lavoro può anche essere stipulato verbalmente.
Le disposizioni in materia di orario di lavoro e registrazione della durata del lavoro sono contenute nella legge sul lavoro e nelle relative ordinanze. La legge sul lavoro contiene disposizioni minime che devono imperativamente essere attuate. Lo scopo è garantire al personale un livello minimo di protezione. I datori di lavoro e le collaboratrici e i collaboratori possono comunque concordare condizioni di lavoro più favorevoli.
La durata normale del lavoro indica l’orario di lavoro che dovete prestare nel corso della settimana. Viene stabilita nel contratto di lavoro, nel regolamento del personale o nel contratto collettivo di lavoro. Tuttavia è anche possibile che la durata normale del lavoro derivi dal fatto che l’azienda ha sempre lavorato in questo modo.
La durata massima della settimana lavorativa è un limite prescritto dalla legge, che stabilisce le ore di lavoro massime che è possibile lavorare a settimana. Ai sensi dell’art. 9 LL, questa durata massima è di:
Avvertenza: alcuni CCL invertono i concetti di ore supplementari e lavoro straordinario. Se e come il vostro datore di lavoro retribuisce le ore supplementari dipende da quanto concordato contrattualmente. È possibile che le vostre ore supplementari vengano già retribuite con il vostro salario. Tuttavia è anche possibile che possiate compensare le ore supplementari con tempo libero di uguale durata. Il vostro contratto potrebbe prevedere un supplemento salariale. La legge è applicabile solo ove contrattualmente non sia stato concordato nulla in merito. In tal caso, per le ore supplementari prestate il datore di lavoro vi deve il salario più un supplemento del 25% (art. 321c cpv. 2 e 3 CO).
Non vi è alcun obbligo di compensare le ore supplementari. Potete tuttavia concordare con il vostro datore di lavoro che le ore supplementari vengano compensate con tempo libero. Consultate il vostro contratto di lavoro, il regolamento del personale o, ove disponibile, il contratto collettivo di lavoro. Ove in merito non sia stato concordato nulla e non vogliate o non possiate compensare le ore supplementari con tempo libero, ai sensi della legge (art. 321c cpv. 3 CO) avete diritto a un supplemento salariale.
Prestate lavoro straordinario se lavorate di più rispetto alla durata massima della settimana lavorativa stabilita dalla legge. A norma di legge avete diritto a una compensazione del lavoro straordinario sotto forma di tempo libero o sotto forma di salario maggiorato di un supplemento del 25%. Questa compensazione è obbligatoria, non può cioè essere annullata da alcun contratto.
Il tempo in cui vi tenete a disposizione del datore di lavoro è considerato tempo di lavoro (art. 13 cpv. 1 OLL 1). Vi rientrano anche tutti i lavori di preparazione e riordino sul posto di lavoro. Il luogo di lavoro è il luogo in cui dovete stare per eseguire il lavoro assegnatovi (art. 18 cpv. 5 OLL 1). Tale luogo può essere nell’azienda o fuori dell’azienda.
Per stabilire se il tragitto per recarsi al lavoro rientra nell’orario di lavoro, occorre osservare quanto segue: in primo luogo, è necessario distinguere tra domicilio, luogo di lavoro (o azienda) e luogo d’impiego (dove effettivamente svolgete il lavoro). È importante sapere qual è il luogo di lavoro ai sensi del contratto. A tal fine vale quanto segue:
Vogliate notare che la legislazione sul lavoro svizzera non trova applicazione per gli incarichi all’estero. Ove non concordato nulla a livello contrattuale, negli incarichi all’estero non avete diritto alla retribuzione del tempo di viaggio. Dovete concordare questo aspetto contrattualmente con il vostro datore di lavoro.
Nel lavoro su chiamata non lavorate secondo un piano di lavoro fisso, ma con singoli interventi lavorativi per il vostro datore di lavoro. L’intervento lavorativo stesso conta come tempo di lavoro.
lavorativo stesso conta come tempo di lavoro. Se l’incarico è ordinato dal vostro datore di lavoro, il tempo in cui vi tenete pronti per l’intervento lavorativo è considerato orario di lavoro (servizio di picchetto).
Ciò non significa tuttavia che il tempo in cui vi tenete a disposizione per un eventuale intervento debba essere retribuito allo stesso modo del tempo in cui svolgete l’incarico. A tal fine controllate i vostri documenti contrattuali. Nel servizio di picchetto vi tenete pronti per eventuali interventi al di fuori del lavoro normale (art. 14 cpv. 1 OLL 1). Il tempo in cui prestate un servizio di picchetto in azienda è considerato tempo di lavoro (art. 15 cpv. 1 OLL 1). Se prestate il servizio di picchetto fuori dell’azienda, dipende se venite effettivamente chiamati a lavorare. In caso affermativo, l'intero tempo messo a disposizione viene considerato come tempo di lavoro. In tal caso, anche la durata del tragitto dal domicilio all’azienda è considerata tempo di lavoro. Vogliate notare che il servizio di picchetto non deve necessariamente essere retribuito come le altre ore di lavoro. A tal fine controllate i vostri documenti contrattuali.
La legge sul lavoro disciplina la durata minima delle pause. Ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 LL, il lavoro giornaliero dev’essere interrotto con pause di almeno:
Per legge queste pause devono essere fissate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro (art. 18, cpv. 2 OLL 1). La legge sul lavoro disciplina pertanto il diritto a una pausa pranzo. La breve pausa caffè del mattino o del pomeriggio non è, invece, inclusa nella legge. Ciò significa che non avete diritto a una pausa caffè in virtù della legge sul lavoro. Ma forse esiste un accordo contrattuale? Consultate il vostro contratto di lavoro, il regolamento del personale, il regolamento aziendale o un contratto collettivo di lavoro per verificare se esistano disposizioni in materia di pausa caffè.
Una riunione durante la pausa pranzo conta come orario di lavoro. Se avete diritto a una pausa, potete fruirne prima o dopo la riunione.
In caso di gravidanza, non potete lavorare più del numero di ore giornaliere stabilito dal contratto; in nessun caso potete lavorare più di 9 ore al giorno (art. 60 cpv. 1 OLL 1).
Mediante semplice avviso al vostro datore di lavoro, potete assentarvi dal lavoro (art. 35a cpv. 2 LL). Potete quindi fare più pause o ridurre a livello generale il vostro orario di lavoro. Ciò non significa tuttavia che riceviate comunque il salario durante la vostra assenza.
Vi raccomandiamo pertanto di documentare le vostre assenze esibendo un certificato medico. A partire dal quarto mese di gravidanza, se esercitate la vostra attività principalmente in piedi avete diritto a un riposo giornaliero (tra i giorni di lavoro) di 12 ore e a una pausa supplementare di 10 minuti ogni 2 ore (art. 61 cpv. 1 OLL 1).
A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a 4 ore giornaliere (art. 61 cpv. 2 OLL 1).
Allattamento: nel primo anno di vita del bambino, avete diritto a un’assenza retribuita (art. 60 cpv. 2 OLL 1 di):
Ai sensi della legge sul lavoro, per il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore avete diritto a tempo libero della stessa durata (art. 20 cpv. 1 LL). Se il lavoro domenicale si prolunga oltre 5 ore, avete diritto a un giorno di riposo nella settimana precedente o successiva (art. 20 cpv. 2 LL).
Un supplemento salariale per il lavoro domenicale dipende dal fatto che lavoriate regolarmente o solo temporaneamente la domenica (art. 19 LL).
Se non lavorate più di sei domeniche all’anno (compresi i giorni festivi a norma di legge), avete diritto a un supplemento salariale del 50% (art. 19 cpv. 3 LL). Negli impieghi di durata limitata, avete diritto a un supplemento salariale se nell'arco di tre mesi lavorate non più di una volta di domenica (art. 40 cpv. 3 OLL 1).
Se lavorate più di sei domeniche, non avete diritto a un supplemento salariale. Il datore di lavoro può occuparvi nel lavoro notturno solo con il vostro consenso (art. 17 cpv. 3 LL). Il lavoro notturno è considerato tempo di lavoro. Avete diritto al salario per tutto il tempo in cui prestate lavoro notturno, cioè tra le 23 e le 6 del mattino. Avete anche diritto a una compensazione supplementare sotto forma di tempo o supplemento salariale.
Se lavorate meno di 25 notti all’anno, il vostro datore di lavoro deve versarvi un supplemento salariale pari almeno al 25% (art. 17b cpv. 1 LL). Se lavorate più di 25 notti all’anno, il vostro datore di lavoro vi dovrà un supplemento di tempo del 10% (art. 17b cpv. 2 LL).
Potrebbero sussistere accordi contrattuali più favorevoli. Verificate quindi se il vostro contratto di lavoro o il vostro contratto collettivo di lavoro contiene disposizioni in materia di retribuzione del lavoro domenicale.
Se lavorate a tempo parziale e un giorno festivo cade nel vostro giorno libero, non avete diritto alla concessione del giorno libero. Se i giorni festivi cadono durante le vacanze, non contano come giorni di vacanze. Le vacanze vengono prolungate di conseguenza.
La competenza per il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di orari di lavoro e registrazione della durata del lavoro spetta agli ispettorati cantonali del lavoro. L’ispettorato competente viene determinato in base alla sede dell’azienda, cioè il luogo del posto di lavoro. Le coordinate di contatto di tutti gli ispettorati del lavoro sono disponibili nel sito www.arbeitsinspektorat.ch.
No. La registrazione delle ore di lavoro rientra nella sfera di responsabilità del tuo datore di lavoro. Su richiesta delle autorità, il datore di lavoro deve esibire i documenti pertinenti (art. 46 LL). La legge sul lavoro stabilisce cosa deve essere registrato (art. 73 cpv. 1 lett. c - h OLL 1):
Il vostro datore di lavoro può lasciare a voi la registrazione delle ore di lavoro. Deve tuttavia confermare la registrazione della durata del lavoro (di solito su base mensile) e mettervi a disposizione uno strumento adeguato.
Non vi sono motivi che sconsiglino di registrare da soli le vostre ore di lavoro. Vi raccomandiamo di registrare da soli le vostre ore di lavoro soprattutto se il vostro datore di lavoro si rifiuta di registrare la durata del lavoro o sospettate che la registrazione sia imprecisa o errata. Gli strumenti di ausilio per la registrazione delle vostre ore di lavoro sono disponibili alla voce Tool per la registrazione della durata del lavoro.
Dovete concordarlo con il vostro datore di lavoro. A rigor di logica l’unica opzione possibile è che registriate da soli l’orario di lavoro. Dovreste farvi confermare le ore supplementari dal datore di lavoro.
No. In linea di principio le ore di lavoro devono essere registrate. La legge prevede eccezioni all’obbligo di registrazione della durata del lavoro solo per le lavoratrici e i lavoratori che guadagnano più di 120'000 franchi all’anno e che sono liberi di stabilire più della metà del loro orario di lavoro (art. 73a cpv. 1 OLL 1). L’esonero dall’obbligo di registrazione della durata del lavoro deve inoltre essere disciplinato da un contratto collettivo di lavoro.
Non può farlo. La firma di tale dichiarazione di consenso è nulla (anche in assenza di una minaccia di licenziamento).
Esiste la possibilità di effettuare una registrazione semplificata della durata del lavoro. Le collaboratrici e i collaboratori interessati a questa forma di registrazione delle ore possono concordare individualmente per iscritto con il proprio datore di lavoro che registreranno solo le ore che prestano ogni giorno. Questa regolamentazione vale solo per le aziende che occupano meno di 50 dipendenti. L’accordo scritto deve fare riferimento alle disposizioni in materia di periodi di lavoro e di riposo.
Inoltre, il datore di lavoro si impegna a condurre con i dipendenti un colloquio di fine anno concernente l’onere lavorativo. Questo colloquio deve essere documentato per iscritto.
Sì. Il datore di lavoro è tenuto a fornirvi uno strumento adeguato a questo scopo.
Per il personale senza funzioni di quadro, la registrazione della durata del lavoro è obbligatoria e spetta al datore di lavoro! Un contratto non cambia le cose.
Se concordato contrattualmente, è possibile compensare le ore di lavoro straordinario con una settimana di vacanze supplementare (art. 321c CO).
È un’accusa grave. Il tuo datore di lavoro deve dimostrare quest’affermazione. Se fosse vera, si tratterebbe di una grave violazione del contratto di lavoro, che potrebbe portare a un licenziamento (con effetto immediato).