Ricongiungimento familiare
Criteri per il ricongiungimento familiare fondati sulla nazionalità
Il ricongiungimento familiare è un ambito complesso del diritto in materia d’immigrazione. Si applicano criteri diversi a seconda che si tratti di cittadini di Paesi dell’UE, di Stati terzi o di cittadini svizzeri. Attenzione: occorre rispettare i termini per il ricongiungimento familiare!
Ruolo determinante del passaporto e del permesso di soggiorno
I cittadini dei Paesi dell’UE e di Stati terzi titolari di un permesso di dimora o di soggiorno (permesso C, B o L/UE) hanno diritto al ricongiungimento familiare. Per i cittadini dell’UE si applicano tuttavia altre disposizioni. I cittadini di Stati terzi titolari unicamente di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) non hanno diritto al ricongiungimento familiare.
Rispetto dei termini
Per i cittadini di Stati terzi si applicano le seguenti disposizioni: il ricongiungimento deve essere richiesto entro cinque anni per i figli di età inferiore ai 12 anni. Il ricongiungimento va invece effettuato entro 12 mesi se i figli hanno superato i 12 anni.
I cittadini dell’UE residenti in Svizzera possono essere raggiunti da:
- il/la coniuge e i figli di meno di 21 anni, il cui sostentamento è assicurato;
- I propri parenti e i parenti del/della coniuge (compresi i nonni), il cui sostentamento è garantito
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Informati per tempo sui tuoi diritti in materia di ricongiungimento familiare. Presta particolare attenzione ai termini prescritti!