Non sai se il tuo capo può farti lavorare fino alle 20.00? Hai dubbi su come controllare il tuo conteggio salariale? L’apprendistato è la tua porta d’ingresso nel mondo del lavoro, ma non è un lasciapassare per farti sfruttare. Qui puoi informarti.
Qui trovi i temi principali per capire meglio i tuoi diritti in qualità di apprendista. Hai bisogno di informazioni precise su un punto del tuo contratto o di chiarimenti sulle tue condizioni di lavoro? Clicca sui temi qui sotto per ottenere le risposte che cerchi.
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Tutti gli apprendisti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri previsti dalla legge sulla formazione professionale (LFPr) e dal Codice delle obbligazioni (CO), indipendentemente dalla loro nazionalità. Nel contratto di tirocinio deve essere indicato il tipo di permesso (permesso di dimora, permesso di soggiorno, visto di formazione). A seconda del tipo di soggiorno, il contratto di tirocinio deve essere autorizzato dall’ufficio cantonale del lavoro o dalla polizia degli stranieri del controllo abitanti, o ancora dall’ufficio della migrazione.
In caso di grandi difficoltà a trovare un impiego, l’assicurazione contro la disoccupazione versa dei contributi di formazione per completare o recuperare una formazione professionale di base o seguire una nuova formazione, se quella precedente non è più richiesta sul mercato del lavoro. Questi contributi sono riservati agli apprendisti a partire dai 30 anni.
Grazie ad essi, la persona che recupera una formazione di base riscuote, per 3 anni al massimo, la differenza tra un salario d’apprendista e un importo massimo di 3500 franchi al mese. Non possono beneficiare di questi contributi di formazione i diplomati di una scuola universitaria o di una scuola professionale superiore.
Per pagare le spese legate alla formazione di base in una scuola a tempo pieno o i corsi di formazione continua, puoi richiedere una borsa di studio del Cantone. Le borse di studio non devono essere rimborsate. L’assegnazione e l’importo dipendono dal reddito della famiglia, dalla situazione personale, dal rendimento durante la formazione ecc.
Oltre a una borsa di studio, puoi richiedere anche un prestito per la formazione che, per un determinato lasso di tempo, è esente da interessi. Oltre ai Cantoni, esistono anche fondazioni private, istituzioni e associazioni professionali che concedono contributi alla formazione. Per ulteriori informazioni rivolgiti al servizio cantonale di orientamento professionale, universitario e della carriera o al sindacato. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) tiene un registro delle fondazioni di questo tipo.
In molte professioni e categorie economiche soggette a un contratto collettivo di lavoro (CCL) vigono disposizioni sui salari minimi. Laddove non esiste un contratto collettivo possono trovare applicazione dei contratti normali di lavoro (CNL). I salari minimi sono importanti per lottare contro il dumping salariale. Per le categorie e le aziende prive di CCL o CNL non sono previsti dei salari minimi a livello nazionale, ma si applicano i salari d’uso nel ramo. Alcuni Cantoni (GE, JU, NE, TI) hanno però già introdotto un salario minimo vincolante per il loro territorio.
Sul suo sito Internet l’USS mette a disposizione un calcolatore salariale con il quale puoi calcolare (sulla base di parametri quali la formazione, l’esperienza, l’età e la funzione) il salario usuale nel tuo ramo professionale. Anche la pagina Servizio-CCL.ch di Unia fornisce molte indicazioni sui salari minimi fissati nei CCL. Sul proprio portale Internet, la Commissione giovani dell’USS mette inoltre a disposizione raccomandazioni per i salari degli apprendisti. Le aziende che impiegano lavoratori temporanei e lavoratori distaccati devono applicare i salari stabiliti nei rispettivi CCL di obbligatorietà generale.
L’azienda formatrice deve versarti il salario mensilmente, in genere alla fine del mese, a meno che il contratto di lavoro non preveda termini più brevi. L’importo che ti viene versato è il salario netto. Con la maggiore età, dal salario lordo convenuto contrattualmente vengono dedotti i contributi sociali (AVS, AI, IPG e AD).
Queste deduzioni devono figurare nel conteggio del salario, al pari di un eventuale rimborso di spese professionali e delle ore supplementari. Se lavori con salario orario, nel conteggio deve essere indicato dettagliatamente anche il supplemento per le vacanze. Alla fine dell’anno ricevi un certificato di salario per la dichiarazione fiscale sul quale sono indicati il salario lordo, le deduzioni sociali, il salario netto e i rimborsi spese di tutto l’anno.
Le competenze e le capacità delle persone in formazione vengono verificate attraverso una procedura di qualificazione (PQ). Gli esami finali sono parte integrante della tua formazione professionale di base e nell’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base relativa alla tua professione sono regolati nella sezione «Procedure di qualificazione».
Gli esami di fine tirocinio comprendono gli ambiti di qualificazione
L’ordinanza stabilisce anche quali competenze operative vengono esaminate, dove e come, se gli esami sono orali o scritti e in quali ambiti contano anche i voti ottenuti durante la formazione. Oltre alle competenze professionali devi dare prova anche di competenze metodologiche, competenze sociali e autonomia. Gli esami finali della formazione professionale di base si svolgono alla presenza di periti d’esame che mettono per iscritto i risultati ottenuti dai candidati, le loro osservazioni ed eventuali contestazioni da parte dei candidati. La procedura di qualificazione con esame finale è superata se ottieni un voto complessivo di almeno 4 (su 6) o la menzione «superato».
Puoi richiedere di consultare i risultati dell’esame. Se vuoi informazioni più precise, chiedi direttamente alla tua scuola professionale. Per l’esame di fine tirocinio l’azienda ti deve dare libero senza operare alcuna deduzione salariale, anche nel caso in cui tu debba ripetere gli esami dopo aver concluso l’apprendistato, sempre che lavori ancora nell’azienda di tirocinio. Se superi la procedura di qualificazione consegui l’attestato federale di capacità (AFC) o il certificato federale di formazione pratica (CFP).
Durante la tua formazione l’azienda di tirocinio non può rescindere il contratto se non per motivi gravi: ad esempio, non hai le capacità fisiche o intellettuali indispensabili alla professione o potresti portare a termine la formazione solamente in condizioni completamente diverse da quelle inizialmente previste.
Se l’azienda è costretta a cessare l’attività per motivi economici, si applica il preavviso legale e contrattuale. Tutte le norme che regolano la disdetta sono definite nel Codice delle obbligazioni (CO).
Dopo il periodo di prova, e se non indicato diversamente nel contratto di lavoro, il preavviso per il datore di lavoro e per il lavoratore:
Se al termine della formazione di base hai continuato a lavorare nell’azienda di tirocinio, la formazione di base viene conteggiata nel calcolo del termine di disdetta. Il CO precisa inoltre le condizioni per cui una disdetta è considerata abusiva o discriminatoria così come la durata della protezione contro il licenziamento in caso di malattia, maternità o servizio militare.
La durata del lavoro deve essere fissata per iscritto nel contratto di tirocinio e non può eccedere le 45 ore settimanali (50 ore in determinati rami professionali). Se la tua azienda è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro (CCL), va rispettata la durata massima del lavoro indicata nel CCL.
I minorenni sono soggetti a disposizioni particolari:
Il tuo tempo di riposo minimo tra due giornate di lavoro non deve essere inferiore a dodici ore. Durante la tua formazione di base, eccetto i casi di forza maggiore, l’azienda non può chiederti di prestare lavoro straordinario, ovvero di lavorare oltre il tempo previsto dalla legge. Il lavoro straordinario deve essere compensato in tempo libero o in salario. Ai minori è vietato lavorare di notte o di domenica. In via eccezionale, sono possibili delle deroghe per gli apprendisti che non possono raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base senza lavorare di notte o di domenica. Le professioni in questione sono indicate nell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base. Per i maggiorenni, il lavoro notturno e domenicale è consentito soltanto in determinati rami professionali e regioni. La durata del lavoro deve essere obbligatoriamente registrata (annotata).
La formatrice o il formatore è responsabile in azienda della tua formazione professionale pratica. Per poter formare apprendisti deve soddisfare determinati requisiti, che sono definiti nell’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base relativa alla tua professione. Inoltre, deve aver seguito il corso di 40 ore per formatrici e formatori professionali. Il formatore in azienda può darti istruzioni ed esigere prestazioni lavorative; deve anche incoraggiare il tuo senso di responsabilità, pianificare e realizzare sequenze di apprendimento e verificare che tu stia raggiungendo gli obiettivi di rendimento in azienda. Ha anche il dovere di tutelare la tua personalità e di proteggerti dai rischi per la salute.
Fino alla tua maggiore età deve informare regolarmente i tuoi genitori o il tuo rappresentante legale sull’andamento della tua formazione. Deve anche sostenerti in caso di difficoltà di apprendimento. Nell’azienda di tirocinio è la prima persona a cui puoi rivolgerti in caso di problemi o per qualsiasi questione legata alla tua formazione.
Nei giorni festivi ufficiali (che possono divergere da Cantone a Cantone) la tua azienda non può farti lavorare. Le eccezioni a questa regola devono essere autorizzate dall’autorità cantonale competente. I giorni festivi sono rimunerati e non riducono il periodo di ferie a cui hai diritto. Tuttavia, se un giorno festivo cade di sabato o di domenica non puoi recuperarlo prendendoti un giorno lavorativo libero (da lunedì a venerdì). La maggior parte dei contratti collettivi di lavoro (CCL) regola il pagamento del salario nei giorni festivi e i supplementi di salario per il lavoro eventualmente prestato in quei giorni. Informati presso i sindacati.
Tutti i lavoratori sono assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione. A partire dal 1° gennaio dell’anno in cui compi 18 anni, i premi per l’assicurazione contro la disoccupazione vengono detratti dal tuo salario. Anche la tua azienda formatrice versa un contributo di pari importo. Se al termine della formazione di base resti senza impiego, hai diritto all’indennità di disoccupazione. A tale scopo devi annunciarti nel tuo Comune di domicilio o all’Ufficio regionale di collocamento (URC), che ti orienterà verso una cassa di disoccupazione.
Annunciati senza indugio non appena vieni a sapere che rimarrai senza lavoro, altrimenti rischi un periodo di sospensione più lungo. L’importo e il numero delle indennità giornaliere dipendono da molti fattori:
Hai diritto alle indennità giornaliere anche se, al termine della scuola dell’obbligo o dopo la disdetta del contratto di tirocinio, non trovi un posto di tirocinio. Esiste sempre un periodo d’attesa prima di poter ricevere le indennità giornaliere. Il periodo d’attesa è di 120 giorni (circa sei mesi) per chi ha meno di 25 anni e non ha una qualifica professionale. Informati sui dettagli presso la cassa di disoccupazione o il tuo sindacato.
Se non puoi lavorare perché sei malato, devi segnalarlo immediatamente all’azienda formatrice (o farlo segnalare, se sei molto grave). Di regola, a partire dal terzo giorno di malattia devi presentare un certificato medico, ma in talune circostanze l’azienda può esigerlo già dal primo giorno di assenza. La tua azienda formatrice non può obbligarti a recuperare il tempo di lavoro perso per malattia.
Se non puoi andare a scuola perché sei malato, devi comunicarlo alla scuola professionale (e di regola anche all’azienda formatrice). Se la malattia dura a lungo e mette a repentaglio il conseguimento del certificato di tirocinio, tu e la tua azienda formatrice potete chiedere all’ufficio cantonale della formazione professionale di prolungare la formazione. Se l’azienda formatrice nutre dei dubbi circa l’autenticità dei certificati medici, può costringerti (a sue spese) a farti visitare da un medico di sua fiducia. Se ti ammali, l’assicurazione malattia si fa carico dei costi per le visite e i trattamenti. Durante la malattia hai diritto al tuo salario di apprendista (mantenimento della retribuzione).
Se non sussiste alcuna regolamentazione particolare, l’azienda deve versarti solo il minimo legale, ovvero tre settimane di salario pieno nel primo anno di tirocinio. In seguito le norme variano da un Cantone all’altro (scala basilese o scala bernese). Molte aziende stipulano un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia grazie alla quale il salario continua ad essere versato più a lungo. Per questa assicurazione possono dedurre dal salario una partecipazione al premio. La regolamentazione in vigore è descritta nel contratto di tirocinio.
Secondo una sentenza del Tribunale federale, l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia può prevedere al massimo tre giorni di carenza non rimunerati all’inizio dell’incapacità al lavoro. Anche i contratti collettivi di lavoro (CCL) possono prevedere disposizioni sul mantenimento della retribuzione in caso di malattia. Tuttavia, spesso gli apprendisti sono esplicitamente esclusi dal campo d’applicazione dei CCL. Per informazioni sulle norme vigenti nel tuo ramo professionale e Cantone e sui contributi deducibili dal salario, rivolgiti al tuo sindacato o all’ufficio della formazione professionale.
Sul luogo di lavoro sono considerate molestie sessuali, fra le altre cose, l’invio di materiale pornografico (foto, video ecc.), le «barzellette» sessiste, i contatti fisici indesiderati o la promessa di vantaggi in cambio di favori sessuali.
La legge sulla parità dei sessi (LPar) impone all’azienda di proteggerti dalle molestie sessuali e di adottare misure appropriate per prevenire ogni genere di molestia. Se nonostante tutto sei vittima di molestie, prendi nota dei fatti.
Puoi affrontare direttamente la persona che ti importuna e chiederle di smetterla. Puoi anche rivolgerti al formatore o al capo del personale. Le aziende più grandi designano delle persone alle quali i dipendenti possono rivolgersi in caso di discriminazione o di molestie sessuali. Queste persone possono trasmettere le informazioni raccolte solo con il tuo consenso.
Se in seguito alle molestie non trovi alcun sostegno all’interno dell’azienda formatrice, puoi rivolgerti al sindacato o direttamente all’ufficio di conciliazione. Questi servizi cantonali, generalmente denominati uffici di conciliazione in materia di parità dei sessi, chiariscono la situazione e, se del caso, esigono dall’azienda la rettifica della situazione e il risarcimento della parte lesa.
Fino alla maggiore età o fino al termine della formazione professionale (ma al massimo fino al compimento dei 25 anni), i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli, in altre parole al vitto, all’alloggio e alle altre spese necessarie. Possono però pretendere che tu contribuisca a queste spese con parte del tuo salario. Se non vivi con i tuoi genitori, questi ultimi ti devono garantire un contributo di mantenimento fino al momento in cui avrai conseguito una formazione adeguata, a condizione che questa si concluda entro termini ragionevoli.
Gli obiettivi particolari che devi raggiungere a scuola e nell’azienda formatrice sono illustrati nel piano di formazione per la tua professione, che la tua azienda formatrice è tenuta a consegnarti. Esso è parte integrante dell’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base relativa alla tua professione, che disciplina i requisiti generali da soddisfare nel corso della formazione di base e per la procedura di qualificazione (PQ).
Le ore supplementari rappresentano il tempo di lavoro svolto oltre la durata stabilita contrattualmente. Le ore supplementari non vanno confuse con il lavoro straordinario, che si riferisce alla durata del lavoro che eccede la durata massima prevista dalla legge. L’azienda formatrice può chiedere agli apprendisti di prestare delle ore di lavoro supplementari, tuttavia i minorenni beneficiano di una protezione particolare.
La durata massima del lavoro giornaliero non deve superare le nove ore, ore supplementari incluse, ripartite su una giornata di lavoro della durata massima di dodici ore, pause incluse. Se durante il tempo di lavoro sei chiamato a seguire dei corsi presso la scuola professionale, la durata dei corsi rientra nel computo delle ore di lavoro. Le ore supplementari vengono in genere compensate con tempo libero di pari durata o in denaro con un supplemento salariale di almeno il 25%. Per gli apprendisti la compensazione in tempo è di gran lunga più vantaggiosa, dato che il supplemento è calcolato su un salario di fatto molto modesto.
I contratti collettivi di lavoro (CCL) prevedono talvolta delle indennità salariali migliori che vengono applicate anche agli apprendisti. In alcune aziende, per le ore supplementari gli apprendisti percepiscono un salario corrispondente al salario minimo, poiché il lavoro supplementare non rientra nella formazione. Non è ammesso chiederti di fare delle ore supplementari come punizione. Se devi fare spesso delle ore supplementari, parlane con il tuo orientatore professionale.
Il periodo di prova è stabilito nel contratto di tirocinio e non può durare meno di un mese o più di tre mesi. Se il contratto di tirocinio non contiene disposizioni sul periodo di prova, questo dura tre mesi. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono disdire il contratto di tirocinio con un preavviso di sette giorni. Prima del termine del periodo di prova, l’azienda di tirocinio può prolungarlo fino a sei mesi al massimo, ma solo con il tuo consenso e l’approvazione dell’ufficio della formazione professionale. Se alla fine del tirocinio continui a lavorare nella stessa azienda, non è previsto alcun periodo di prova. È importante saperlo, poiché durante il periodo di prova il preavviso è di soli sette giorni.
Per i giovani lavoratori vigono disposizioni legali particolari. Le norme figurano in diverse leggi:
Queste disposizioni riguardano principalmente la durata del lavoro – in particolare il lavoro notturno e domenicale – e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché le attività vietate. Per esempio, non è consentito assumere minori per lavori pericolosi che possano nuocere alla loro salute, alla loro formazione, alla loro sicurezza o al loro sviluppo fisico e psichico.
Sono ammesse deroghe a questo divieto esclusivamente se lo svolgimento di lavori pericolosi è indispensabile per raggiungere gli obiettivi della formazione. Tuttavia, il Cantone deve espressamente autorizzarlo e, in questi casi, può emanare misure di protezione specifiche. Consulta anche il tuo contratto collettivo di lavoro: i CCL contengono spesso disposizioni più favorevoli.
Il razzismo è una discriminazione basata sulla nazionalità o l’appartenenza etnica. Se sul posto di lavoro o nella scuola professionale vi sono persone che fanno commenti razzistici su di te o sulla tua cultura, ti prendono in giro e ti apostrofano con parole volgari, anche solo «per scherzare», esse violano il principio di protezione della personalità.
Informa dei fatti il formatore in azienda, il docente di classe o la direzione della scuola. L’azienda formatrice e la scuola professionale devono adottare provvedimenti per porre fine a simili discriminazioni. Se il problema persiste, puoi rivolgerti alla commissione di tirocinio o al sindacato.
Qui trovi sostegno anche nel caso in cui, durante la procedura di candidatura per un posto di tirocinio o di lavoro, siano state fatte osservazioni razzistiche o non hai ottenuto il posto perché sei straniero. Sul sito del servizio federale per la lotta al razzismo trovi l’indirizzo degli uffici e dei centri di consulenza nella tua regione. Gli incitamenti all’odio o alla discriminazione a causa dell’appartenenza etnica o religiosa (anche la diffusione di queste ideologie o la partecipazione a simili iniziative di propaganda) costituiscono un reato.
Il tempo di riposo obbligatorio per gli apprendisti e i giovani lavoratori è di almeno dodici ore consecutive. La durata del lavoro e delle lezioni alla scuola professionale non possono superare le nove ore. Nell’azienda formatrice, la durata del lavoro – pause incluse – deve essere compresa in un lasso di tempo massimo di dodici ore.
Se sei minorenne, la legge prescrive il divieto di farti lavorare la notte:
Il giorno prima di andare a scuola o di frequentare dei corsi interaziendali puoi essere occupato solo fino alle 20. Eventuali eccezioni a tali divieti sono possibili solo se previsti dall’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base relativa alla tua professione. Qualora l’azienda ricorra regolarmente al lavoro notturno, deve garantirti il 10% di riposo supplementare.
Alla fine di ogni mese il tuo datore di lavoro deve versarti il salario. Se il tuo luogo di lavoro si trova in Svizzera, il salario deve essere corrisposto in franchi svizzeri. Sul suo sito Internet, l’Unione sindacale svizzera (USS) mette a disposizione un calcolatore dei salari che tiene conto di categoria professionale, età, numero di anni in azienda, formazione, requisiti della mansione, posizione gerarchica, grado d’occupazione e Cantone.
Questa stima ti dà un’idea di qual è il tuo valore sul mercato del lavoro.
In caso di inabilità al lavoro (malattia), il datore di lavoro ti deve versare il salario per una durata di tre settimane nel primo anno del tuo rapporto d’impiego. Questa durata si prolunga in funzione degli anni di servizio in azienda. Se il tuo datore di lavoro ha stipulato un’assicurazione contro la perdita di guadagno (assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia), in caso di malattia lunga ricevi lo stipendio di regola durante 720 giorni, in misura solitamente dell’80–100%.
Esistono molti tipi di stage, che possono svolgersi prima, durante o dopo la formazione professionale di base. Uno stage è un impiego temporaneo con carattere formativo. Gli obiettivi di formazione e le condizioni d’impiego, compreso il salario e il diritto di essere seguiti, dovrebbero essere chiaramente regolati in un contratto di stage. I sindacati considerano abusivi gli stage senza una vera formazione, con salari irrisori e senza prospettive di un impiego successivo.
Per i giovani in difficoltà sono accettabili stage in azienda, a condizione che siano organizzati nell’ambito di offerte ponte previste dal Cantone o di un provvedimento inerente al mercato del lavoro dell’ufficio regionale di collocamento (URC) e che siano affiancati da una formazione mirata.
Durante la formazione di base, le scuole medie di commercio e le scuole di informatica prevedono stage pratici. Se durano più di sei mesi, la scuola deve ottenere un’autorizzazione da parte delle autorità cantonali e far approvare il contratto di stage dall’ufficio cantonale della formazione professionale. Dopo aver terminato l’apprendistato, disponi della necessaria formazione e pertanto uno stage pratico nel tuo settore d’attività non è giustificato, a meno che tu non voglia acquisire, ad esempio, nuove competenze linguistiche.
Lo sciopero è un’astensione collettiva dal lavoro attuata dai dipendenti di un’impresa o di una categoria. Con questo mezzo di lotta i lavoratori cercano di far valere rivendicazioni che non riescono ad ottenere con nessun altro strumento di negoziazione. Lo sciopero è un diritto legittimo dei lavoratori.
La Costituzione federale (Cost) garantisce espressamente questo diritto. Anche il diritto europeo e internazionale (convenzione dell’OIL), applicabile in Svizzera, sancisce il diritto dei salariati di incrociare le braccia insieme ai sindacati.
Anche in Svizzera, le lavoratrici e i lavoratori ricorrono di tanto in tanto allo sciopero. Ad esempio:
La maggior parte di queste dispute si risolve con un successo. In simili conflitti del lavoro, tu e i tuoi colleghi potete contare sul sostegno del sindacato.
Fino ai 20 anni compiuti, i giovani hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanze all’anno. Devi comunicare al tuo datore di lavoro con sufficiente anticipo il momento in cui desideri andare in vacanza. Il datore di lavoro deciderà quindi il periodo delle tue ferie, ma non potrà cambiarlo dopo aver dato la sua approvazione. Almeno due settimane devono essere percepite consecutivamente.
Alcuni contratti collettivi di lavoro (CCL) prevedono per gli apprendisti più di cinque settimane di vacanze all’anno; per i giovani i sindacati chiedono almeno otto settimane di vacanza. Il congedo giovanile non è equiparato alle vacanze. Le vacanze non possono essere compensate in denaro. Molte imprese hanno dei periodi di chiusura pianificati (ferie aziendali incluse). Se ti ammali durante le vacanze, ti serve un certificato medico; potrai così recuperare questi giorni di ferie in un altro momento.
Dopo due mesi di assenza per malattia, infortunio o servizio militare l’azienda ha il diritto di ridurre le tue vacanze di un dodicesimo, e di un ulteriore dodicesimo per ogni mese supplementare. Il tuo diritto alle vacanze non può essere ridotto in caso di gravidanza o maternità.
Durante la formazione professionale di base, il rendimento e le competenze operative vengono valutati in base a criteri che devono essere oggettivi e trasparenti e garantire le pari opportunità. Alla scuola professionale queste valutazioni sono solitamente espresse in voti; nell’azienda formatrice e nei corsi interaziendali si usano anche moduli di valutazione del rendimento. Per valutare l’esame finale possono essere utilizzati unicamente voti interi e mezzi voti (fino al 6; 4 = sufficienza). L’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base per la tua professione stabilisce le modalità di valutazione degli esami scritti e orali e come viene calcolato il voto complessivo, quali voti scolastici vengono presi in considerazione e come viene computata la prova d’esame individuale.
Di regola, per l’attestato federale di capacità (AFC) si tengono in considerazione i voti degli ultimi quattro semestri, per il certificato federale di formazione pratica (CFP) quelli degli ultimi due semestri. Se non concordi con uno o più voti che ti sono stati assegnati durante la formazione o in occasione dell’esame finale (procedura di qualificazione) e desideri contestarli, puoi presentare reclamo – in particolare se ci sono state disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.
Per informazioni sulla procedura da seguire, rivolgiti al segretariato della scuola professionale. L’azienda formatrice non può disdire il tuo contratto di tirocinio semplicemente perché hai preso dei brutti voti, a meno che non sia ormai chiaro che non soddisfi i requisiti posti dalla professione o non riuscirai a superare l’esame finale della procedura di qualificazione (PQ).
Se ti trovi in una di queste situazioni, c’è qualcosa che non va. Non restare in silenzio in un angolino. Parlane con la tua formatrice o con il tuo formatore! Se la situazione non migliora, puoi rivolgerti all’Ufficio cantonale della formazione professionale.
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