Il contratto collettivo di lavoro (CCL) in breve
Un contratto collettivo di lavoro (CCL) fornisce alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati in Svizzera la migliore garanzia di buone condizioni di lavoro. Con un CCL, i dipendenti dispongono di uno strumento che permette loro di lottare al fianco del sindacato per ottenere salari adeguati e migliorare costantemente le condizioni di lavoro.
Un CCL è un contratto stipulato tra i sindacati da un lato e associazioni padronali o un datore di lavoro dall’altro. Esso disciplina le condizioni di lavoro e le relazioni che intercorrono tra parti contraenti. Le parti contraenti che stipulano insieme un contratto collettivo di lavoro sono chiamate parti sociali.
La legge (art. 356 cpv. 1 CO) definisce il CCL come segue: «Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall’altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati».
Un CCL presenta vantaggi
Un CCL disciplina il rapporto di lavoro in modo vincolante e definisce le condizioni lavorative minime. Per le lavoratrici e i lavoratori queste condizioni sono più favorevoli rispetto alla legge. In tale ottica un CCL svolge anche una funzione di precursore per future disposizioni legislative, ad esempio in materia di vacanze. Contempla diritti quali la tredicesima, orari di lavoro più brevi, un numero più elevato di giorni di vacanze, giorni festivi retribuiti supplementari, soluzioni di prepensionamento e molto altro ancora. Un contratto collettivo di lavoro rappresenta un vantaggio anche per i datori di lavoro, perché garantisce condizioni uguali per tutte le aziende, impedendo ai concorrenti di praticare il dumping salariale.
Elementi importanti di un CCL
- Aumenti salariali
- Compensazione del rincaro
- Salari minimi, categorie di salari minimi
- Supplementi salariali (p. es. per il lavoro il sabato)
- Regolamentazioni dell’orario di lavoro, congedo e vacanze
- Divieto di discriminazione basata sul genere e sulla nazionalità
- Conciliabilità tra famiglia e lavoro
- Congedo parentale o di paternità
- Diritto alla formazione e al perfezionamento professionali retribuiti
- Partecipazione delle maestranze e delle rappresentanze del personale
- Protezione contro il licenziamento
- Protezione della salute e sicurezza sul lavoro
- Perdita di guadagno in caso di malattia e infortunio
- Applicazione del contratto
- Contributo contrattuale e alla formazione
Esistono vari contratti collettivi di lavoro
Se da parte padronale, una o diverse associazioni di datori di lavoro di un determinato ramo professionale concludono insieme un CCL, si ha un contratto settoriale. Ne sono un esempio il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) o il CCL dell’industria orologiera.
La maggior parte dei CCL è valida esclusivamente per i dipendenti organizzati sindacalmente che lavorano in un’azienda affiliata a un’associazione padronale. Tuttavia, dato che i datori di lavoro non vogliono fornire ai dipendenti incentivi per aderire al sindacato, applicano (a titolo volontario) il CCL anche ai lavoratori non organizzati sindacalmente.
Se determinati criteri (i cosiddetti quorum) risultano soddisfatti, il Consiglio federale o un Governo cantonale possono conferire a un CCL l’obbligatorietà generale. Un CCL dichiarato di obbligatorietà generale si applica a tutti i dipendenti e a tutti i datori di lavoro di un ramo professionale o di una regione.