
Il lavoro retribuito a ore è in costante crescita, ma a fine mese per le lavoratrici e i lavoratori ne risulta una paga a volte più grande o a volte più piccola. Per questo è importante per chi è retribuito a ore conoscere i propri diritti. Su questa pagina trovate domande e risposte.
Il lavoro retribuito a ore è in forte aumento
La flessibilizzazione del lavoro interessa trasversalmente tutti i rami professionali. Certo la flessibilità può avere aspetti positivi (p. es. orari di lavoro flessibili, autonomia nella gestione del tempo…). Per molti lavoratori finisce però spesso per avere conseguenze negative, perché nella maggior parte dei casi si tratta di una flessibilità a senso unico. È essenzialmente il datore di lavoro a definire gli orari di lavoro. Ed è dunque lui ad approfittarne. Per i lavoratori, invece, diventa quasi impossibile fare dei piani a lungo termine e trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata.
Siete retribuiti a ore? Ecco le risposte alle domande più frequenti in materia di retribuzione oraria.
Che tipi di contratto esistono per il lavoro retribuito a ore?
In questi contratti il datore di lavoro non garantisce né un numero predefinito di ore di lavoro né un preciso orario di lavoro. Anche il versamento del salario rimane un fattore d’incertezza. Il datore di lavoro non garantisce neppure che il lavoro venga effettivamente messo a disposizione. Il tempo d’impiego e il salario possono quindi variare da un mese all’altro. Nella maggior parte dei casi questi contratti altro non sono che contratti di lavoro a chiamata!
Questi contratti prevedono un orario di lavoro medio settimanale, mensile o eventualmente annuale – ma non offrono alcuna garanzia che il lavoro venga messo a disposizione, né che il totale delle ore di lavoro medie venga effettivamente raggiunto. Ciò significa che, a seconda delle esigenze dell’azienda, in alcuni mesi i lavoratori devono lavorare a tempo pieno e in altri stare a casa. Il lavoro varia in funzione delle ore effettivamente prestate e quindi oscilla fortemente da un mese all’altro. Nella maggior parte dei casi i lavoratori non hanno voce in capitolo nella determinazione della quantità di lavoro che sono chiamati a prestare. Non possono neppure decidere quando prendere dei giorni liberi, ad esempio per compensare l’enorme quantità di ore di lavoro accumulata in altri periodi dell’anno. Nella maggior parte dei casi anche questi contratti altro non sono che contratti di lavoro a chiamata!
Benché questi contratti garantiscano un salario fisso, pongono una serie di problemi:
- quando i lavoratori devono lavorare sistematicamente meno di quanto previsto nel contratto: una simile situazione è fonte di stress;
- quando i lavoratori devono lavorare più di quanto previsto nel contratto: spesso le ore di lavoro straordinario non vengono retribuite, ma possono essere compensate in futuro. Anche in questo caso il momento della compensazione è definito in funzione degli interessi del datore di lavoro.
Per legge, il datore di lavoro deve comunicarvi per iscritto il salario e l’orario settimanale entro un mese dall’entrata in servizio. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, le ore di lavoro perse per motivi non imputabili al lavoratore non devono essere recuperate. In caso di licenziamento, il datore di lavoro non può ridurre il salario.
Quali sono i miei diritti se mi pagano a ore o se lavoro a chiamata?
L’Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (art. 69 cpv. 1 OLL 1) prevede che di regola i lavoratori siano informati sull’orario di lavoro con almeno due settimane di anticipo. Gli orari di lavoro dovrebbero inoltre essere modificati solo in via eccezionale e in casi di emergenza.
Fate valere i vostri diritti! Esigete la comunicazione degli orari di lavoro con almeno due settimane di anticipo.
Ho diritto alle vacanze pagate?
Non è lecito compensare le vacanze con il salario (art. 329d CO, «divieto di sostituire le vacanze con prestazioni in denaro»). Il Tribunale federale sottolinea che il salario afferente alle vacanze deve essere versato durante le vacanze, affinché la lavoratrice o il lavoratore abbia la possibilità di riposarsi.
È importante che il salario afferente alle vacanze figuri chiaramente come tale nel contratto di lavoro e sul conteggio salariale, sotto forma di importo fisso oppure percentuale.
La nostra rivendicazione: le vacanze devono essere retribuite quando vengono prese. I datori di lavoro non possono invocare la «comodità burocratica» per eludere la legge. Rivendichiamo un grado di occupazione minimo nel contratto di lavoro. Il grado di occupazione e il salario minimo devono essere definiti in modo che tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori possano effettivamente fruire delle vacanze a cui hanno diritto.
- Il vostro diritto alle vacanze figura separatamente?
- Potete vedere il saldo delle vacanze che avete accumulato?
Il pagamento del saldo delle vacanze è ammesso solo ove prendiate effettivamente le vacanze oppure in via eccezionale alla fine del rapporto di lavoro, ove non sia più possibile prendere le vacanze durante il termine di preavviso. Se il datore di lavoro non elenca separatamente il saldo delle vacanze, potrebbe dover pagare le vacanze nuovamente.
Il vostro datore di lavoro deve indicare il seguente diritto alle vacanze nel conteggio salariale mensile:
+ 8,33 % se avete diritto a quattro settimane di vacanze
+ 10,64 % se avete diritto a cinque settimane di vacanze
I datori di lavoro devono inserire nei piani di lavoro anche le vacanze del personale retribuito su base oraria. In questo periodo i lavoratori non sono a disposizione del datore di lavoro. Le vacanze mirano a tutelare la salute dei lavoratori, che devono potersi riposare.
I datori di lavoro sono tenuti a vigilare affinché i lavoratori fruiscano regolarmente delle vacanze.
Se il datore di lavoro non ha intrapreso tutto il necessario affinché il lavoratore possa effettivamente fruire delle sue vacanze, al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro, il lavoratore può esigere che le vacanze vengano pagate integralmente ancora una volta. Unia può sostenervi nell’esercizio di questo diritto!
Ho diritto ai giorni festivi retribuiti?
In Svizzera sono i cantoni a determinare i giorni festivi legali e i giorni che vengono trattati alla stessa stregua di giorni festivi legali, ad eccezione del 1o agosto. Il 1o gennaio, l’Ascensione e Natale sono gli unici giorni festivi che tutti i cantoni considerano giorni festivi legali. Troverete un elenco dei giorni festivi legali sui siti dei singoli cantoni.
Ho diritto al congedo maternità retribuito?
Anche se siete pagate a ore, dopo il parto avete diritto a un congedo maternità retribuito di 14 settimane, a condizione che:
- nei nove mesi che procedono il parto abbiate versato i contributi AVS e
- in questi mesi abbiate esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi.
Avete diritto all’80 % del vostro salario medio.
Le donne incinte e le madri che allattano godono di una protezione particolare. Ad esempio, non possono essere licenziate durante tutta la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto.
Inoltre, dal sesto mese di gravidanza il datore di lavoro non può assegnare loro attività che le costringano a stare in piedi per più di quattro ore il giorno; per il tempo rimanente deve mettere a loro disposizione un lavoro equivalente che possano eseguire sedute. In caso contrario le lavoratrici hanno il diritto di rimanere a casa e per il tempo che supera le quattro ore di lavoro in piedi ricevono l’80 % del salario medio.
Congedo di maternità più lungo grazie ai contratti collettivi di lavoro
La maggior parte dei CCL prevede un congedo maternità più lungo e/o una copertura salariale più elevata.
Cosa succede se mi ammalo?
Godete quindi di una copertura assicurativa. I vostri diritti comprendono:
- l’80 % del vostro salario durante 720 o 730 giorni nell’arco di 900 giorni
- l’indennità corrisponde all’80 % del vostro salario medio percepito negli ultimi 12 mesi
- di regola, i premi per l’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia vengono pagati in parti uguali dal datore di lavoro e dal lavoratore
Per sapere se e in che misura siete assicurati contro la perdita di guadagno in caso di malattia, controllate il vostro contratto e il vostro conteggio salariale.
Un esempio:
Salario orario lordo brutto | CHF 22.90 |
Indennità per vacanze (8,33 %) | CHF 1.91 |
Indennità per giorni festivi (2,27 %*) | CHF 0.52 |
Totale salario orario lordo | CHF 25.33 |
Detrazioni | |
Contributo AVS/AI/IPG (5,125 %) | CHF 1.25 |
Contributo AD (1,1 %) | CHF 0.28 |
Premi indennità giornaliera di malattia (1,3 % **) | CHF 0.33 |
Salario orario netto | CHF 23.42 |
* Rivendicazione di Unia
** Il contributo (percentuale salariale) può variare a seconda dell’assicurazione
Godete quindi di una copertura solo parziale. Se il vostro rapporto di lavoro è durato più di tre mesi o è stato concluso per un periodo superiore a tre mesi, avete diritto all’intero salario (100 %), ma solo durante un periodo molto limitato. La durata della copertura salariale dipende dai vostri anni di servizio. La perdita di guadagno viene infatti calcolata sulla base dei salari medi percepiti negli ultimi dodici mesi.
Il salario in caso di malattia viene versato ancora per almeno:
- 1° anno: tre settimane
- 2° anno: un mese
- 3° e 4o anno: due mesi
- dal 5° anno fino alla fine del 9° anno: tre mesi
Il diritto al salario aumenta progressivamente con gli anni di servizio. Queste indicazioni corrispondono alla scala bernese, i versamenti del salario in caso di malattia secondo la scala basilese o zurighese possono variare leggermente.
Il vostro datore di lavoro non può rifiutarsi di pagarvi il salario, neppure con il pretesto che non avrebbe comunque avuto intenzione di farvi lavorare ancora. A maggior ragione non può costringervi a fruire delle vacanze durante l’incapacità lavorativa. Lo stesso vale per le assenze dovute a infortunio.
Cosa succede se ho un infortunio?
I lavoratori sono assicurati obbligatoriamente tramite il datore di lavoro contro gli infortuni sul luogo di lavoro e sul tragitto da e per il luogo di lavoro. Se lavorate almeno otto ore la settimana, siete assicurati tramite il datore di lavoro anche contro gli infortuni non professionali.
Se lavorate meno di otto ore la settimana, dovreste includere gli infortuni non professionali nella vostra assicurazione malattia.
Non risparmiate su questa spesa, non ne vale la pena!
Cosa succede se divento invalido/a?
Se il vostro grado di invalidità è uguale o superiore al 40 %, avete diritto a una rendita AI.
Avete anche diritto ad una rendita invalidità della vostra cassa pensioni, a condizione che abbiate versato i contributi nel secondo pilastro (LPP). A tale fine dovete raggiungere un salario lordo minimo di CHF 21'150.– (2017) presso lo stesso datore di lavoro. Solo da questa soglia i contributi sono obbligatori.
Per le condizioni che disciplinano il diritto a una rendita d’invalidità LPP (vedi LPP, 2° pilastro)
Cosa succede quando vado in pensione?
L’assicurazione AVS è obbligatoria. Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge a 64 anni compiuti per le donne e a 65 compiuti per gli uomini. L’importo della rendita dipende dal numero degli anni di contribuzione e dal reddito realizzato.
Evitare lacune contributive nell’AVS
Evitate lacune di contribuzione. Ciò può succedere ad esempio quando sospendete la vostra attività lavorativa per dedicarvi all’educazione dei figli (accrediti per compiti assistenziali!) o a una formazione complementare.
Avete anche diritto a una rendita LPP della vostra cassa pensioni, a condizione che abbiate versato i contributi del secondo pilastro. A tale fine dovete raggiungere un salario annuo lordo di CHF 22'050.– (2023) presso lo stesso datore di lavoro. Da questa soglia i contributi sono obbligatori. Il datore di lavoro è tenuto a versare almeno la metà dei contributi. Se avete un reddito che oscilla fortemente, di regola la cassa pensioni aspetta finché raggiungete la soglia di CHF 22'050.– e solo allora riscuoterà in contributi. A meno che non sia già stato concordato un reddito superiore a CHF 22'050.– all’inizio del rapporto di lavoro. In tal caso i contributi LPP vanno versati sin dall’inizio.
Affiliarsi a un istituto di previdenza
Battetevi per ottenere l’affiliazione a un istituto di previdenza e scongiurate così il rischio di trovarvi in difficoltà finanziarie in caso di invalidità o al momento del pensionamento. I contributi LPP sono elevati, ma è un investimento che vi assicura un’entrata adeguata al momento del pensionamento o in caso di invalidità.
Il mio capo può licenziarmi su due piedi, semplicemente non contattandomi più?
Se siete pagati a ore e avete un contratto di lavoro a tempo indeterminato, valgono i normali tempi di disdetta contrattuali. Il vostro datore di lavoro non può quindi smettere improvvisamente di darvi lavoro e anche voi non potete licenziarvi da un giorno all’altro! Se il contratto di lavoro o il CCL non prevedono null’altro, la persona che dà la disdetta (il datore di lavoro o il lavoratore) deve osservare i seguenti termini di disdetta:
- nel periodo di prova (massimo tre mesi, se concordato per iscritto): sette giorni
- nel 1° anno di servizio: un mese, a partire dalla fine del mese
- dal 2° al 9° anno di servizio: due mesi, a partire dalla fine del mese
- dopo il 9° anno di servizio: tre mesi, a partire dalla fine del mese
Salario durante il termine di disdetta
Durante il termine di disdetta avete diritto al salario (medio degli ultimi 12 mesi), anche se non dovete lavorare.
Cosa devo fare se le mie ore di lavoro diminuiscono?
Se siete ancora sotto contratto e dopo un certo periodo di occupazione regolare improvvisamente il vostro datore di lavoro non vi dà più lavoro, avete il diritto di annunciarvi alla cassa disoccupazione, per compensare la temporanea perdita di guadagno, anche se non avete disdetto il vostro contratto di lavoro. Tuttavia potete annunciarvi alla cassa disoccupazione solo se il vostro orario di lavoro è stato relativamente regolare, cioè se non ha subito oscillazioni superiori al ± 10 % negli ultimi sei mesi o al ± 20 % negli ultimi 12 mesi.
Un esempio concreto:
- negli ultimi sei mesi avete lavorato in media 30 ore la settimana e
- le oscillazioni del vostro orario di lavoro del ± 10 % corrispondono a un orario di lavoro compreso tra 27 e 33 ore settimanali.
Se all’improvviso il vostro datore di lavoro vi fa lavorare solo 10 ore la settimana, potete annunciarvi alla cassa disoccupazione per compensare la perdita di guadagno (differenza tra le ore effettivamente lavorate e l’orario di lavoro abituale).
Perdere il diritto alle prestazioni della cassa disoccupazione
Il vostro orario di lavoro dovrebbe essere il più regolare possibile. Se le oscillazioni sono troppo forti, perdete eventualmente il diritto alle prestazioni della cassa disoccupazione. È quanto accade se nell’arco degli ultimi sei mesi le oscillazioni dell’orario di lavoro hanno superato il 10 % (se una volta, secondo l’esempio sopraindicato, avete lavorato meno di 27 ore o più di 33 ore). Esigete dunque dal vostro datore di lavoro orari di lavoro possibilmente regolari!
Se i vostri orari di lavoro oscillano fortemente e il vostro datore di lavoro smette di contattarvi o vi contatta meno di prima, esigete da lui per iscritto che vi faccia lavorare di più. Se rifiuta di darvi più lavoro, esigete il versamento del salario medio che avete percepito negli ultimi dodici mesi. Chiedete consiglio a Unia sui passi da intraprendere. Non siete obbligati ad accettare una diminuzione o addirittura una sospensione del lavoro. Il datore di lavoro non può neppure dedurvi le ore di lavoro che non vi ha assegnato dal saldo delle vacanze.
Unia vi consiglia
Se il vostro datore di lavoro non accoglie la vostra domanda, è spesso consigliabile licenziarsi, osser-vando i termini di disdetta, e annunciarsi alla cassa disoccupazione. Prima di decidere, rivolgetevi a Unia per verificare se avete diritto alle prestazioni della cassa disoccupazione.
Quali sono i miei diritti in caso di disdetta dal contratto di lavoro?
Se voi o il vostro datore di lavoro avete sciolto il rapporto di lavoro, annunciatevi subito all’Ufficio regionale di collocamento (URC) della vostra regione per iscrivervi alla disoccupazione. Se soddisfate i requisiti che danno diritto all’indennità di disoccupazione, ricevete il 70 % o l’80 % del salario medio che avete percepito negli ultimi 6 o 12 mesi. Se avete bisogno di una cassa disoccupazione, rivolgetevi alla casa disoccupazione Unia.
Durante il termine di disdetta il datore di lavoro deve continuare a darvi lavoro e voi dovete continuare ad offrirgli i vostri servizi lavorativi. Se il vostro datore di lavoro vi esonera dal lavoro o semplicemente non vi dà più lavoro, è obbligato a versarvi il salario medio che avete percepito negli ultimi 12 mesi.