Dal 31 maggio all’11 giugno 2022 Ginevra ha ospitato la 110a Conferenza dell’Organizzazione internazionale del lavoro. L’incontro si è concluso con un traguardo importante: la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro sono state elevate a quinto principio fondamentale di un lavoro dignitoso. Finora l’OIL riconosceva quattro principi fondamentali:
Unia era rappresentata da due membri della delegazione delle lavoratrici e dei lavoratori, guidata dall’USS.
La pandemia di COVID-19 lo ha dimostrato: è necessario intervenire per migliorare la sicurezza e la protezione della salute in numerosi luoghi di lavoro in tutto il mondo. Il quinto principio fondamentale adottato dall’OIL fungerà da linea guida e obiettivo del futuro lavoro dell’organizzazione e dei suoi Stati membri. In tal modo, le Convenzioni n. 155 e 187 diventano automaticamente norme fondamentali del lavoro. Finora la Svizzera non ha ratificato le due convenzioni.
La Convenzione n. 155 mira a prevenire gli infortuni e i danni alla salute che derivano dal lavoro grazie all’adozione di una politica coerente. Questa politica deve essere recepita nella legislazione ed essere controllata in modo adeguato. La Convenzione n. 155 sancisce il diritto di interrompere i lavori in caso di pericolo sul posto di lavoro. Questo principio è stato ancorato nella Charta della sicurezza della SUVA e delle parti sociali come «diritto di dire STOP in caso di pericolo», ma non è sancito direttamente dalla normativa in materia di lavoro svizzera.
La Convenzione n. 187 concerne unicamente il livello statale. Gli Stati sono chiamati a migliorare e sviluppare costantemente la salute e la sicurezza sul lavoro. Nel contempo sono tenuti a promuovere la prevenzione e a ridurre al minimo i pericoli e i rischi legati al lavoro.
Le nuove norme fondamentali del lavoro sono importanti per i futuri accordi commerciali e d’investimento. In futuro, ogni accordo commerciale che faccia riferimento alla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro includerà automaticamente anche le Convenzioni n. 155 e 187. Questa regola deve valere anche per gli accordi che la Svizzera negozia sul piano bilaterale o nel quadro dell’AELS.