L’indennità di perdita di guadagno (IPG) copre una parte delle perdite di guadagno per le persone che prestano servizio. Rientrano nell’IPG anche l’indennità di maternità, l’indennità di paternità e dal 1° gennaio 2023 il congedo di adozione. Qui di seguito sono illustrati i presupposti del diritto, la durata e l’entità dell’indennità.
Chi presta servizio militare o servizio di protezione civile ottiene una parte della perdita di guadagno da parte dell’indennità di perdita di guadagno (IPG). L’indennità di maternità è parte dell’IPG dal 2005, mentre dal 1° gennaio 2021 vi rientra anche l’indennità di paternità.
Come l’AVS e l’AI, anche l’IPG è un’assicurazione obbligatoria. I contributi vengono riscossi secondo lo stesso principio.
Sia che tu abbia il domicilio in Svizzera o all’estero, hai diritto all’indennità di perdita di guadagno. Questo diritto si applica (cfr. i criteri ufficiali presso l’AVS) a:
Se eserciti un’attività lucrativa, ottieni l’80% del salario medio conseguito prima del servizio. A questo importo vanno ad aggiungersi gli assegni per i figli. L’indennità complessiva ammonta al massimo a 275 franchi al giorno.
Se non eserciti un’attività lucrativa, l’indennità complessiva ammonta al massimo a 138 franchi al giorno, per determinati servizi compiuti in vista di ottenere un grado superiore al massimo a 193 franchi al giorno.
L’assegno per l’azienda (senza riduzione) e gli assegni per le spese di custodia vengono assegnati in aggiunta all’indennità totale.
Calcola la tua IPGQui trovi le risposte alle domande più frequenti e i documenti relativi all'IPG
Nel diritto svizzero, l’indennità di maternità è riservata alle madri che portano a termine la gravidanza.
Se soddisfi questa condizione hai diritto all’indennità di maternità se al momento della nascita del figlio (cfr. i criteri ufficiali presso l’AVS):
Scarica il documento «Pianificazione del tempo di lavoro e maternità» della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Esso ti aiuterà nella gestione dell’orario di lavoro, poiché il datore di lavoro deve tenere conto della condizione particolare delle donne incinte e delle madri che allattano.
Qui trovi le risposte alle domande più frequenti e i documenti relativi all’indennità di maternità
Il tuo diritto inizia il giorno del parto e termina al più tardi dopo 14 settimane (98 giorni). In caso di degenza ospedaliera prolungata, puoi chiedere che l’indennità sia versata solo a partire dal giorno in cui il figlio viene dimesso. Se riprendi prima la tua attività lucrativa o in caso di decesso, il diritto all’indennità si estingue prima.
L’indennità di maternità ammonta all’80% del tuo reddito medio percepito prima del parto, ma al massimo a 220 franchi al giorno. Calcola qui il tuo diritto all’indennità.
Attenzione: queste sono le disposizioni minime previste dalla legge. A seconda del contratto di lavoro o del contratto collettivo di lavoro (CCL) si applicano disposizioni più favorevoli. In alcuni CCL la durata dell’indennità è maggiore.
L’indennità di paternità è riservata alle persone riconosciute legalmente come padri.
Dal 1° gennaio 2021 anche l’indennità di paternità è parte dell’indennità di perdita di guadagno. Come padre hai diritto all’indennità se al momento della nascita del figlio (cfr. i criteri ufficiali presso l’AVS):
Hai diritto all’indennità di paternità se sei riconosciuto come padre legale di un neonato (questo diritto si applica anche al riconoscimento nei sei mesi successivi alla nascita del figlio). Puoi percepire 14 indennità giornaliere entro sei mesi dalla nascita.
Puoi percepire 14 indennità giornaliere entro sei mesi dalla nascita.
L’indennità di paternità ammonta all’80% del tuo reddito medio percepito prima della nascita del figlio, ma al massimo a 220 franchi al giorno.
Attenzione: a seconda del contratto di lavoro o del contratto collettivo di lavoro (CCL) si applicano disposizioni più favorevoli. In alcuni CCL la durata dell’indennità è maggiore.
Qui trovi le risposte alle domande più frequenti e i documenti relativi all’indennità di paternità
A partire dal 1° gennaio 2023 i genitori adottivi che esercitano un’attività lucrativa possono fruire di un congedo di adozione di due settimane. Il congedo è finanziato tramite l’IPG. Devono fruirne entro dodici mesi dall’accoglimento del bambino.
Possibilità di fruire del congedo e indennità giornaliere
L’indennità giornaliera ammonta all’80% del reddito medio conseguito prima dell’accoglimento del bambino, ma non può superare i 220 franchi al giorno. L’indennità giornaliera massima è raggiunta a partire da un reddito mensile di 8250 franchi.