Indennità di perdita di guadagno

L’indennità di perdita di guadagno (IPG) copre una parte delle perdite di guadagno per le persone che prestano servizio. Rientrano nell’IPG anche l’indennità di maternità, l’indennità di paternità e dal 1° gennaio 2023 il congedo di adozione. Qui di seguito sono illustrati i presupposti del diritto, la durata e l’entità dell’indennità.

Chi presta servizio militare o servizio di protezione civile ottiene una parte della perdita di guadagno da parte dell’indennità di perdita di guadagno (IPG). L’indennità di maternità è parte dell’IPG dal 2005, mentre dal 1° gennaio 2021 vi rientra anche l’indennità di paternità.

Come l’AVS e l’AI, anche l’IPG è un’assicurazione obbligatoria. I contributi vengono riscossi secondo lo stesso principio.

Indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio

Sia che tu abbia il domicilio in Svizzera o all’estero, hai diritto all’indennità di perdita di guadagno. Questo diritto si applica (cfr. i criteri ufficiali presso l’AVS) a:

  • ogni giorno di servizio con diritto al soldo nell’esercito svizzero, nel servizio di protezione civile e nel servizio della Croce Rossa;
  • ogni giorno di servizio computabile nel servizio civile;
  • ogni giorno di corso federale o cantonale per quadri di Gioventù e sport per cui ricevi un’indennità giornaliera;
  • ogni giorno di corso per monitori di giovani tiratori per cui ricevi il soldo di servizio.

Entità dell’indennità di perdita di guadagno

Se eserciti un’attività lucrativa, ottieni l’80% del salario medio conseguito prima del servizio. A questo importo vanno ad aggiungersi gli assegni per i figli. L’indennità complessiva ammonta al massimo a 275 franchi al giorno.

Se non eserciti un’attività lucrativa, l’indennità complessiva ammonta al massimo a 138 franchi al giorno, per determinati servizi compiuti in vista di ottenere un grado superiore al massimo a 193 franchi al giorno.

L’assegno per l’azienda (senza riduzione) e gli assegni per le spese di custodia vengono assegnati in aggiunta all’indennità totale.

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Qui trovi le risposte alle domande più frequenti e i documenti relativi all'IPG

Indennità di maternità

Nel diritto svizzero, l’indennità di maternità è riservata alle madri che portano a termine la gravidanza.

Se soddisfi questa condizione hai diritto all’indennità di maternità se al momento della nascita del figlio (cfr. i criteri ufficiali presso l’AVS):

  • eserciti un’attività lucrativa dipendente o indipendente;
  • collabori nell’azienda del coniuge/della partner in un’unione domestica registrata, della famiglia o del/della convivente e ricevi un salario in contanti;
  • sei disoccupata e ricevi già un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione o adempi le condizioni che vi danno diritto;
  • a seguito di malattia, infortunio o invalidità sei inabile al lavoro e per tale motivo percepisci un’indennità giornaliera da parte di un’assicurazione sociale o privata, a condizione che tale indennità sia stata calcolata sulla base di un salario guadagnato in precedenza;
  • hai un contratto di lavoro valido, ma il cui diritto al versamento del salario o al versamento dell’indennità giornaliera è giunto a termine.

Scarica il documento «Pianificazione del tempo di lavoro e maternità» della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Esso ti aiuterà nella gestione dell’orario di lavoro, poiché il datore di lavoro deve tenere conto della condizione particolare delle donne incinte e delle madri che allattano.

Qui trovi le risposte alle domande più frequenti e i documenti relativi all’indennità di maternità

Durata ed entità dell’indennità per le madri dopo la gravidanza

Il tuo diritto inizia il giorno del parto e termina al più tardi dopo 14 settimane (98 giorni). In caso di degenza ospedaliera prolungata, puoi chiedere che l’indennità sia versata solo a partire dal giorno in cui il figlio viene dimesso. Se riprendi prima la tua attività lucrativa o in caso di decesso, il diritto all’indennità si estingue prima.

L’indennità di maternità ammonta all’80% del tuo reddito medio percepito prima del parto, ma al massimo a 220 franchi al giorno. Calcola qui il tuo diritto all’indennità.

Attenzione: queste sono le disposizioni minime previste dalla legge. A seconda del contratto di lavoro o del contratto collettivo di lavoro (CCL) si applicano disposizioni più favorevoli. In alcuni CCL la durata dell’indennità è maggiore.

Indennità di paternità

L’indennità di paternità è riservata alle persone riconosciute legalmente come padri.

Dal 1° gennaio 2021 anche l’indennità di paternità è parte dell’indennità di perdita di guadagno. Come padre hai diritto all’indennità se al momento della nascita del figlio (cfr. i criteri ufficiali presso l’AVS):

  • eserciti un’attività lucrativa dipendente o indipendente;
  • collabori nell’azienda della moglie/del partner in un’unione domestica registrata, della famiglia o del/della convivente e ricevi un salario in contanti;
  • sei disoccupato e ricevi un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione;
  • a seguito di malattia, infortunio o invalidità sei inabile al lavoro e percepisci un’indennità giornaliera da parte di un’assicurazione sociale o privata (a condizione che tale indennità sia stata calcolata sulla base di un salario guadagnato in precedenza);
  • hai un contratto di lavoro valido, ma il cui diritto al versamento del salario o al versamento dell’indennità giornaliera è giunto a termine;
  • presti servizio e sei disoccupato senza percepire un’indennità giornaliera di disoccupazione ma adempi un periodo di contribuzione che darebbe diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Durata ed entità dell’indennità per i padri

Hai diritto all’indennità di paternità se sei riconosciuto come padre legale di un neonato (questo diritto si applica anche al riconoscimento nei sei mesi successivi alla nascita del figlio). Puoi percepire 14 indennità giornaliere entro sei mesi dalla nascita.

Puoi percepire 14 indennità giornaliere entro sei mesi dalla nascita.

L’indennità di paternità ammonta all’80% del tuo reddito medio percepito prima della nascita del figlio, ma al massimo a 220 franchi al giorno.

Attenzione: a seconda del contratto di lavoro o del contratto collettivo di lavoro (CCL) si applicano disposizioni più favorevoli. In alcuni CCL la durata dell’indennità è maggiore.

Qui trovi le risposte alle domande più frequenti e i documenti relativi all’indennità di paternità

Congedo di adozione

A partire dal 1° gennaio 2023 i genitori adottivi che esercitano un’attività lucrativa possono fruire di un congedo di adozione di due settimane. Il congedo è finanziato tramite l’IPG. Devono fruirne entro dodici mesi dall’accoglimento del bambino.

Possibilità di fruire del congedo e indennità giornaliere

  • Su base giornaliera, per un totale di 10 giorni: 5 giorni danno diritto a 2 indennità giornaliere supplementari.
  • Su base settimanale, per un totale di 2 settimane: una settimana dà diritto a 7 indennità giornaliere

L’indennità giornaliera ammonta all’80% del reddito medio conseguito prima dell’accoglimento del bambino, ma non può superare i 220 franchi al giorno. L’indennità giornaliera massima è raggiunta a partire da un reddito mensile di 8250 franchi.

Presupposti del diritto

  • Il genitore adottivo ha diritto al congedo solo se esercita un’attività lavorativa al momento dell’adozione.
  • Al momento dell’accoglimento il bambino deve avere meno di quattro anni.
  • Il genitore adottivo deve essere stato assicurato presso l’AVS almeno nei 9 mesi precedenti l’accoglimento del bambino, esercitando un’attività lucrativa per almeno 5 mesi.
  • Se un solo genitore soddisfa i presupposti del diritto, solo lui o lei ha diritto al congedo. Se entrambi i genitori hanno diritto al congedo, possono scegliere chi ne fruisce o ripartirlo tra loro, ma non fruirne contemporaneamente.
  • L’adozione del figlio del proprio coniuge o partner non dà diritto al congedo.