Testo dell’iniziativa
«AVSplus: per un’AVS forte»
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 197 n. 10 (nuovo)
10. Disposizione transitoria dell’articolo 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)
1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad un supplemento del 10 per cento della loro rendita.
2 Il supplemento è versato al più tardi dall’inizio del secondo anno che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.